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D.Lvo 29/12/2003 n. 387-Per il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n, 79, vedi note alle premesse. -Per la Legge 1 giugno 2002, n. 120, vedi note alle premesse. -Per la Legge 9 gennaio 1991, n. 9, vedi note alle premesse. L'art. 22 così recita: «Art. 22 (Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate). 1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'art. 1 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica. 2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio. 3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della Legge 29 maggio 1982, n. 308. 4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali. 5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità. 6. È abrogato l'art. 4 della Legge 29 maggio 1982, n. 308. 7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della Legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.». - Per la direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse. L'allegato A così recita: «Allegato Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 (*). (*) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, gli Stati membri partono necessariamente dall'ipotesi che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente consente regimi nazionali di sostegno alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili». -L'art. 3, paragrafo 3, art. 6, paragrafo 2, e art. 7, paragrafo 7 della medesima direttiva, così recitano: «3. Gli Stati membri pubblicano, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003, e successivamente ogni due anni, una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale realizzazione, e che indica il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici. (Omissis).». «Art. 6. 1. (Omissis). 2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27 ottobre 2003 una relazione sulla valutazione di cui al paragrafo 1, indicando, se del caso, le azioni intraprese. Tale relazione fornisce, qualora sia pertinente nel contesto legislativo nazionale, un quadro dello svolgimento, in particolare per quanto riguarda: il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di scadenze, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione; l'eventuale definizione di linee guida per le attività di cui al paragrafo 1 e la fattibilità dell'instaurazione di una procedura di programmazione rapida per i produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili; la designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti. (Omissis)». Art. 7. 7. Nella relazione di cui all'art. 6, paragrafo 2, gli Stati membri esaminano anche le misure da adottare per agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tale relazione esamina tra l'altro la fattibilità dell'introduzione di una misurazione bidirezionale ». Art. 4. Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007. 2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. 3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo Decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto. Note all'art. 4: - Per il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e l'art. 11, commi 1, 2 e 3, vedi note all'art. 2. -L'art. 9 della Costituzione, così recita: «Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ». -Per l'art. 11, comma 5 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note all'art. 2. -Per la Legge 14 novembre 1995, n. 481 vedi note alle premesse. Art. 5. Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas. 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonchè alle modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonchè le modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonchè alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della Legge 1 giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attività zootecniche g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere. 2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed è composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un stero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attività produttive, da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata. 3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, nè rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'ambito delle rispettive dotazioni. 4. La commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonchè del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresì delle conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 di «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra». 5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Note all'art. 5: -Per la Legge 1 giugno 2002, n. 120, vedi note alle premesse. Art. 6. Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico- economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW. |
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